Storia di D.
D. ha una bella fidanzata (beato lui) che a sua volta ha una bella moto (quella invece ce l’ho pure io). Come è ovvio la fidanzata a volte presta la moto a D. che una brutta sera viene colto alla guida avendo superato di un’inezia il limite alcolimetrico di legge. D. viene denunciato e la moto sequestrata. Il sequestro è finalizzato alla confisca, che però per legge non può essere disposta perchè il mezzo appartiene a persona estranea al fatto (sia esso reato o violazione amministrativa). Il giudice penale fa un decreto penale di condanna e non decide sulla confisca perchè di competenza della prefettura. La prefettura dice che non gliene frega niente che la legge dice che il mezzo non è confiscabile, loro lo confiscano lo stesso e noi poi ce lo facciamo restituire facendo ricorso al giudice di pace. E’ questo oggi un atteggiamento diffusissimo nella pubblica amministrazione: la legge da sola non basta mai, occorre sempre anche un provvedimento giurisdizionale che ne imponga l’applicazione. Ciò avviene perchè i pubblici preposti hanno paura ad interpretarsi da soli la legge (spesso fumosa e contraddittoria) e quindi agiscono solo se un provvedimento di un giudice la ha interpretata al posto loro, coprendogli le spalle. Oggi quindi nei rapporti con la p.a. non basta più da sola la legge, ma occorre pure un provvedimento che le ordini di rispettarla. Questo incivile andazzo - duole dirlo - è in qualche modo favorito dagli stessi giudici, che praticamente mai condannano l’amministrazione alle spese.
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